Per competenza certificabile, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 174/2001, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi. Gli standard minimi di competenza, al fine di garantire omogeneità al sistema ed in relazione ai diversi settori produttivi debbono comprendere:

  • il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano;
  • la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze;
  • l’individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze.

La definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche rientra nelle competenze delle Regioni, che possono integrare gli standard minimi nazionali in relazione alle esigenze del proprio territorio. Anche la funzione di certificazione delle competenze è svolta dalle Regioni: nell’ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi espressi nel D.M. 174/2001, che definisce le procedure per l’avvio di un sistema nazionale di certificazione di competenze nella formazione professionale.

A garanzia della trasparenza in materia di certificazioni è stato inoltre istituito presso l’Isfol, nel corso del 2002, il Punto Nazionale di Riferimento Italia in materia di certificazioni , così come previsto dalla Commissione europea in tutti gli Stati membri.